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Imu, Tasi e Tari: le tasse da pagare su prima e seconda casa

Parlando di immobili è normale prevedere una serie di tasse sia in caso di acquisto che di vendita, ma anche semplicemente sulla proprietà.


In questo articolo cercheremo di chiarire quali sono le tasse da pagare sulla proprietà della casa, differenziando quelle sulla prima da quelle sulla seconda casa, in quali casi sono previste esenzioni e riduzioni e quando bisogna pagarle.






Casa di proprietà

Le tasse previste sulla proprietà di un immobile sono tre, le quali sono periodiche e vanno versate al Comune: Imu, Tasi e Tari.


  • Imu: imposta municipale che si paga sul possesso dei beni immobili. Il suo importo viene calcolato in base alle caratteristiche dell’immobile e dal Comune in cui si trova.

  • Tasi: tributo utilizzato dal Comune per la copertura dei cosiddetti “servizi indivisibili”. Dal 1° gennaio 2020 la Tasi è stata accorpata all’Imu.

  • Tari: imposta sui rifiuti. Se la casa a cui si riferisce è in affitto, viene pagata dall’inquilino e non più dal proprietario.


Imu e tasi: differenze tra prima e seconda casa

L'Imu e la Tasi, per legge, sono esenti sulla prima casa, ma solo in queste situazioni:

  • Per tutti gli immobili appartenenti alla categoria catastale A ad esclusione di immobili di lusso (A1), ville (A8), castelli e palazzi dei quali sia stato riconosciuto il pregio artistico o storico (A9).

  • il contribuente deve avere fissato la propria residenza all’interno dell’immobile, che deve essere la dimora abituale del contribuente e di tutta la sua famiglia.

Importante ricordare che l’Imu 2022 presenta una novità, che riguarda i coniugi con residenze disgiunte a cui, quest’anno, spetta un’unica esenzione.





Per quanto riguarda la seconda casa, non ci sono esenzioni e le quote da pagare, da parte di ciascun proprietario, dipendono dalla rendita catastale dell’immobile, dal numero dei proprietari e da altri elementi particolari.


Solitamente le due imposte non possano superare l’aliquota massima del 10,6 per mille. Superato questo limite, la Tasi non si versa.


Riduzioni Imu

Il valore della tasi e dell’imu può essere ridotto del 25% nel caso di seconda casa affittata con canone concordato.


Nelle locazioni, inoltre, l’Imu deve essere pagata interamente dal proprietario, mentre la Tasi può essere ridotta tra il 70% e il 90% del suo valore (in base a quanto disposto dal Comune).


Per fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili, ovvero quelli inutilizzati e disabitati (e limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni), la legge prevede una riduzione del 50% della base imponibile dell’Imu.





In aggiunta, quando la seconda casa è concessa in comodato d’uso ad un parente di primo grado che la adibisca ad abitazione principale, è prevista una riduzione Imu al 50%.



E la tari?

A prescindere che sia prima o seconda casa, il soggetto che abita l’immobile è tenuto al pagamento della Tari.

L’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede delle riduzioni (determinate con regolamento comunale) in caso di:

  • abitazioni occupate da un unico soggetto;

  • immobili adibiti ad uso stagionale;

  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero per più di sei mesi all’anno;

  • fabbricati rurali adibiti ad uso abitativo.

Altre riduzioni sono legate a motivi contingenti che possono rendere indisponibile l’immobile per un periodo di tempo come, ad esempio, un caso di ristrutturazione.





In aggiunta, la Tari scende al 20% in caso di interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti o di grave violazione della disciplina di riferimento, e al 40% nel caso l’immobile sia situato in una zona in cui non si effettua la raccolta.


È previsto il pagamento della Tari anche sulla seconda casa, a prescindere dal fatto che questa sia disabitata od occupata per pochi giorni o mesi all’anno. Tuttavia, come visto nel caso dell’imu, nel caso in cui si possa dimostrare che l’immobile sia non solo disabitato, ma anche inutilizzabile, si può richiedere l’esenzione. Da non dimenticare: la domanda di esenzione Tari deve essere inviata entro il 31 Marzo dell’anno per cui si richiede la prestazione.



Entro quando vanno pagate queste tasse?

L’Imu e la Tasi si versano in due rate: una con scadenza il 16 giugno (acconto) e una entro il 16 dicembre (saldo). Per il pagamento si può utilizzare il modello F24 o, in alternativa, un bollettino postale.


Le scadenze di pagamento della Tari sono fissate dai singoli Comuni. In linea di massima sono previste tre rate con le seguenti scadenze:

  • 1° rata da pagare entro la fine di aprile;

  • 2° rata da pagare entro la fine di luglio;

  • 3° rata è il saldo da versare entro la fine dell’anno.

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